Gentile Dirigente,
Alla luce del recente quadro ispettivo e delle scadenze in materia di prevenzione incendi per gli edifici scolastici (da ultimo il D.M. 31 marzo 2026), si rende indispensabile tracciare un perimetro forense invalicabile in merito alle rispettive responsabilità normative.
L’Istituzione Scolastica, pur essendo il soggetto fruitore dell’immobile, non possiede né il titolo di proprietà né i capitoli di spesa per intervenire su opere murarie e impiantistiche fisse.
Accettare tacitamente o per inerzia competenze non proprie espone la figura del Dirigente Scolastico a gravissime responsabilità penali (es. Culpa in Vigilando e Culpa in Omittendo) in caso di infortunio o ispezione VVF.
Di seguito si fornisce il quadro esatto degli adempimenti, suddiviso per competenza, la procedura per rafforzare la sua posizione.
- ADEMPIMENTI STRUTTURALI: ESCLUSIVA COMPETENZA DELL’ENTE PROPRIETARIO (Comune / Libero Consorzio / Provincia)
Ai sensi dell’Art. 3 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23, la fornitura, la messa a norma e la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e dei relativi impianti sono oneri posti a carico esclusivo dell’Ente Locale.
In materia antincendio, l’Ente Proprietario DEVE:
- SCIA Antincendio e CPI: Redigere i progetti, depositare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) antincendio e provvedere ai successivi rinnovi periodici (DPR 151/2011).
- Impianti Fissi: Installare, certificare (Di.Co.) e manutenere straordinariamente la rete idrica antincendio (idranti/naspi), l’impianto di rivelazione e allarme fumi, l’impianto di illuminazione di emergenza e gli impianti di spegnimento automatico.
- Strutture e Compartimentazioni: Garantire la posa e la certificazione delle porte tagliafuoco (REI), la regolarità delle vie di esodo (es. scale esterne antincendio) e l’apposizione della corretta toponomastica/numerazione civica per l’arrivo dei soccorsi.
- Verifiche di Legge (DPR 462/01): Commissionare le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra, essendo l’impianto elettrico parte infissa della struttura.
- ADEMPIMENTI GESTIONALI: ESCLUSIVA COMPETENZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (Datore di Lavoro)
Il Dirigente Scolastico interviene esclusivamente sull’organizzazione del lavoro e sulla gestione dell’emergenza (Gestione Sicurezza Antincendio – GSA), come previsto dal D.M. 02/09/2021.
Il DS DEVE:
- Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEV): Redigere e mantenere aggiornato il Piano di Emergenza del plesso.
- Nomina degli Addetti: Designare un numero adeguato di lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (Art. 18, co. 1 lett. b, e Art. 43 D. Lgs. 81/08). I lavoratori non possono rifiutare tale nomina se non per giustificato motivo.
- Formazione e Addestramento (OJT): Garantire che gli addetti designati ricevano la formazione specifica e il relativo aggiornamento nel rigoroso rispetto del Nuovo Accordo Stato-Regioni, esigendo formatori accreditati e pretendendo le evidenze oggettive dell’addestramento pratico documentato (On-the-Job Training). La sola formazione teorica, in caso di evento avverso, viene equiparata a formazione omessa.
- Prove di Evacuazione: Organizzare ed effettuare almeno due prove di evacuazione all’anno documentate (come prescritto dal D.M. 02/09/2021 e Nota VVF 5264/2018) – ovvero almeno 4 prove nel corso dell’anno scolastico se si considerano gli scenari per emergenza: sismica, incendi e lockdown – coinvolgendo l’intera comunità scolastica e conservandone i verbali (es. Mod. 16ter) a dimostrazione dell’avvenuto test del sistema di esodo.
- Sorveglianza Visiva (Registro Antincendio): Istituire e far compilare dai preposti/addetti il Registro dei Controlli Antincendio. Tale obbligo si esplica nel mero controllo visivo e di fruibilità (es. verificare che gli estintori siano al loro posto, che le porte d’esodo non siano chiuse a chiave, che i percorsi siano liberi da intralci). Non comporta interventi tecnici di manutenzione.
- PROCEDURA ATTIVAZIONE “SCUDO PENALE” (Art. 18, commi 3 e 3.1 D. Lgs. 81/08)
Qualora, tramite la sorveglianza visiva o il supporto del RSPP, si riscontrino mancanze imputabili all’Ente Locale (es. estintori assenti o scaduti, porte REI guaste, assenza di SCIA), il Dirigente Scolastico NON deve in alcun modo farsi carico della spesa o dell’intervento tecnico.
Per disinnescare la propria responsabilità (cd. culpa in omittendo), il DS deve agire come segue:
- Inoltrare Immediata Diffida via PEC: Richiedere formalmente all’Ente Proprietario l’adempimento tecnico (es. Modulo 05 o 5bis del Vs. Sistema di Gestione). L’atto deve avere carattere intimatorio e citare chiaramente i rischi riscontrati.
- Attivare e Formalizzare Misure Compensative: Nelle more dell’intervento dell’Ente, adottare e mettere a verbale misure gestionali temporanee di riduzione del rischio (es. emanare una circolare interna per inibire l’uso di un’aula con porta REI guasta, o disporre un presidio umano aggiuntivo). Tali misure devono essere recepite come appendice temporanea al Piano di Emergenza e al DVR.
- L’Effetto Giuridico: Una volta inoltrata la formale richiesta di intervento all’amministrazione competente, l’Art. 18 comma 3.1 del D. Lgs. 81/08 stabilisce che il Dirigente Scolastico è esentato da qualsiasi responsabilità civile, penale e amministrativa. Il rischio passa interamente in capo all’Ente inadempiente.
RACCOMANDAZIONI
- È vietato utilizzare fondi del bilancio scolastico (es. contributo volontario o fondo d’istituto) per pagare ricariche di estintori, prove di portata idranti, manutenzioni straordinarie o verifiche di messa a terra. Ciò configurerebbe Danno Erariale e ratificherebbe tacitamente un’attribuzione di competenza illecita in capo alla Scuola.
- È vietato sostituirsi all’Ente locale per commissionare interventi a ditte esterne sugli impianti fissi, incorrendo nell’illecito dell’ingerenza (Art. 299 D. Lgs. 81/08).
Evitate categoricamente di redigere “Piani di Emergenza” che demandano azioni strutturali al personale scolastico o che promettono certificazioni impossibili da ottenere senza i progetti in mano al Comune.
La parola scritta è il Vostro unico baluardo: se segnalate il guasto e chiedete l’intervento all’Ente proprietario, la giurisprudenza vi tutela blindando la vostra posizione; se tollerate l’anomalia nel silenzio o tentate rattoppi artigianali, diventate giuridicamente complici dell’illecito.
Vi invitiamo a conservare gelosamente agli atti ogni PEC di segnalazione (come il Mod. 05 o 5bis) e a trasmetterle sempre per conoscenza al Vostro RSPP e al RLS, affinché la Vostra corretta diligenza sia storicizzata e cristallizzata nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Cordiali Saluti.
Il Coordinamento Tecnico Scientifico
Dott. Tommaso Barone