RLS: Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

L’articolo 9 della Legge n° 300/70, meglio noto come “Statuto dei Lavoratori”, recita: “I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”.

La partecipazione attiva dei lavoratori è dunque di fondamentale importanza per la sicurezza collettiva dell’azienda.

Tale partecipazione è ovviamente sancita dall’elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Per le scuole fino a 200 dipendenti deve essere nominato un RLS all’interno della RSU, oltre i 200 lavoratori invece è necessario nominare 3 RLS.

Per l’esercizio delle sue funzioni, il RLS deve avere:

  • disponibilità di mezzi e spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli
  • accesso ai dati relativi agli incidenti accaduti in azienda, anche tramite applicazioni informatiche (considerando che non è più previsto il Registro infortuni ma una comunicazione telematica all’Inail)
  • dietro sua richiesta, copia del DVR (art. 18 comma 1 lettera o) anche su supporto informatico.

Che tipo di formazione deve fare l’RLS?

La formazione prevista per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è pari a 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le misure di prevenzione adottate. In più, ogni anno il RLS deve seguire un corso di aggiornamento di 8h. Dato l’attuale stato di emergenza ancora in evoluzione, i corsi possono essere tenuti in videopresenza in modalità blended.

Che diritti ha? A che documentazione può accedere l’RLS?

L’art. 50 elenca i diritti e le attribuzioni a capo del RLS:

  1. accesso ai luoghi e alle informazioni
  2. consultazione
  3. proposta
  4. partecipazione
  5. ricorso

Accesso ai luoghi e alle informazioni: il RLS accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività lavorative e riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerenti:

  • la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative
  • le sostanze pericolose (se utilizzate), le macchine, gli impianti
  • l’organizzazione e gli ambienti di lavoro
  • gli infortuni e le malattie professionali

Diritti di consultazione: il RLS è consultato preventivamente e tempestivamente:

  • in ordine alla valutazione dei rischi, all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione a scuola
  • sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente,
  • in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37.

Facoltà di proposta il RLS:

  • promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori
  • formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito
  • fa proposte in merito alla attività di prevenzione.

Diritti di partecipazione: il RLS:

  • partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 35.

Diritti di rappresentanza e ricorso: il RLS:

  • non presuppone sanzioni specifiche, ma deve comunque rispettare gli obblighi di cui all’art.20 comma 2 lettera e)
  • deve segnalare immediatamente al datore di lavoro o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi in uso alla scuola, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità.