ASPP – Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione

ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: RUOLO E RESPONSABILITÀ

A seconda delle dimensioni, della forma o della tipologia di unità lavorativa, il RSPP può essere affiancato da altri soggetti, gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).

Come per il RSPP, anche queste figure devono possedere le capacità e i requisiti professionali fissati nel D. Lgs. 81/08. Ciò significa che è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

La nomina degli ASPP è facoltativa, ma deve essere attentamente valutata dal Datore di Lavoro o dal Dirigente Scolastico per garantire un’efficace azione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP). In generale gli ASPP devono:

  • essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche della scuola
  • generare comportamenti corretti durante il lavoro
  • utilizzare in sicurezza strumenti, macchinari, sostanze
  • utilizzare correttamente i D.P.I. forniti
  • disporre di mezzi e di tempo adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati
  • far sì, che la sicurezza dei lavoratori diventi parte integrante della pianificazione e programmazione scolastica
  • favorire lo sviluppo di una cultura della sicurezza che possa divenire parte integrante del sistema di valori condiviso da tutti, portando il personale a sentirsi inserito in un sistema affidabile, garante del suo benessere lavorativo
  • lavorare di concerto con il RSPP e il DS.

L’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) non può subire pregiudizio a causa dell’attività svolta nell’espletamento del proprio incarico e può rifiutarlo in qualsiasi momento.

Compiti e mansioni dell’ASPP

Secondo l’art. 33, gli ASPP collaborano per:

  • l’individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione scolastica
  • l’elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all’art. 28, co. 2, e dei sistemi di controllo di tali misure
  • l’elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività e mansioni
  • la partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’art. 35
  • la diffusione ai lavoratori delle informazioni di cui all’art. 36.

Che formazione deve avere un ASPP?

I corsi specifici di formazione dell’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) sono quelli previsti per la figura professionale del RSPP (ad esclusione del MODULO C che non è richiesto per gli ASPP), ovvero:

  • MODULO A: valido per tutti i macrosettori (28h).
  • MODULO B comune: approfondisce la tematica della sicurezza e dei rischi presenti sul luogo di lavoro (48h).
  • MODULO B di specializzazione (SP1, SP2, SP3, SP4): specifico per il macrosettore Ateco di appartenenza dell’azienda, nel caso in cui si voglia ricoprire il ruolo di ASPP nel settore privato (12 o 16h).