Partendo dal presupposto che L’RLS nella scuola è una figura nuova, vediamo quali compiti e responsabilità possiede!

Il rappresentante dei lavoratori (RLS) è una figura che deve essere obbligatoriamente presente in tutte le aziende. Per le aziende fino a 15 lavoratori l’RLS viene eletto direttamente dai lavoratori, mentre per le aziende con più di 15 dipendenti viene eletto o designato dai lavoratori delle RSU (rappresentanze sindacali Unite).

Una volta nominato l’RLS è in carica 3 anni, egli ha il diritto/dovere di ottenere una formazione specifica su tema della salute e sicurezza. Questa tipologia di formazione prevede un aggiornamento annuale di 8 ore.

Nello specifico le attività a lui designate nello svolgimento del proprio mandato, si possono sintetizzare come segue:

  • ascoltare i problemi evidenziati dai dipendenti in materia di sicurezza sul posto di lavoro, ed eseguire i relativi controlli;
  • collaborare attivamente con il datore di lavoro per migliorare la qualità del lavoro;
  • partecipare a tutte le riunioni periodiche relative alla sicurezza dei lavoratori;
  • avere un contatto diretto con gli organi di controllo direttamente interessati alla valutazione dei rischi.

Tra la documentazione e modulistica prevista per la figura del RLS, invece, troviamo:

  1. Ratifica del RLS, che va compilata a cura della RSU e conservata agli atti e fatta comunicazione all‘INAIL tramite il portale del SIDI
  2. Elezione RSL da RSU
  3. Richiesta permessi per RLS
  4. Comunicazione al RLS

TOMMASO BARONE PER GLI RLS

Tommaso Barone, esperto in sicurezza ed igiene di scuole e PA dal 1998, mette a disposizione una serie di servizi dedicati alla figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Fornisce tutta la documentazione citata sopra, fondamentale per il corretto svolgimento del suo lavoro, inoltre eroga i corsi di formazione previsti dalla legge per diventare RLS e aggiornarsi quando necessario:

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