Gli obblighi del Dirigente Scolastico sul tema Sicurezza

In Italia un tema sempre caldo resta quello sulla sicurezza degli edifici scolastici, un argomento molto dibattuto e delicato anche per il degrado in cui versano molte scuole del nostro Paese. In un contesto generale così complesso la figura del dirigente scolastico riveste un ruolo importantissimo perché sono molti gli obblighi e le responsabilità in capo ad essa.

A dettare precise indicazioni sugli obblighi dei dirigenti scolastici è stato il decreto legislativo 81/2008, anche se prima vale la pena fare un passo indietro negli anni per ricordare come ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 626/94, con D.M. del 21 giugno 1996 n. 292, gli stessi siano stati identificati come datori di lavoro, nonché per gli effetti dell’autonomia scolastica di cui al DPR 275/99.

Obblighi del dirigente scolastico in base al D. Lgs. 81/08

In base al decreto legislativo 81/2008 grava sui dirigenti scolastici una lunga serie di obblighi di legge in materia di sicurezza scolastica.

Tra organizzazione, designazioni, nomine, sorveglianza, misure da prendere e aggiornamenti, i compiti in capo ai dirigenti sono molti e diversificati.

Nello specifico:

  • costituzione del SPP (Servizio di Prevenzione e Protezione);
  • nomina del RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione), Medico Competente, solo nei casi previsti dal decreto * e degli addetti alla gestione delle emergenze;
  • valutazione dei rischi, predisponendo le misure adatte a ridurre o eliminare i rischi e individuando i soggetti da incaricare per la realizzazione delle procedure da mettere in atto.

Ulteriori compiti del DS

Prima dell’affidamento dei compiti ai lavoratori, il capo di istituto deve considerare le loro capacità e condizioni di salute;

  • provvede all’organizzazione e gestione delle situazioni di emergenza;
  • almeno una volta l’anno deve indire una riunione di prevenzione e protezione;
  • si preoccupa della informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, degli alunni e dei preposti in relazione ai problemi legati alla sicurezza e alla salute nell’ambito scolastico;
  • garantire agli addetti alla sicurezza e all’emergenza la formazione e l’aggiornamento;
  • sentito il RSPP fornisce ai lavoratori gli strumenti utili per la protezione individuale;
  • richiedere ai lavoratori l’osservanza della normativa vigente in termini di sicurezza;
  • permettere ai lavoratori di controllare, attraverso il rappresentante per la sicurezza, la messa in atto dei provvedimenti di sicurezza;
  • consegnare, su richiesta, al rappresentante per la sicurezza una copia del documento di valutazione dei rischi;
  • segnalare per via telematica all’INAIL le informazioni legate agli infortuni sul lavoro, ai soli fini statistici in caso di assenza di un solo giorno, escluso quello in cui è avvenuto l’infortunio, e anche ai fini assicurativi quando l’assenza del lavoratore supera i 3 giorni;
  • adozione delle misure in relazione alla prevenzione incendi e all’evacuazione;
  • aggiornamento delle misure preventive e protettive nei casi di cambiamenti organizzativi che influiscono sulla sicurezza scolastica.
  • comunicare all’INAIL il nominativo del nuovo RLS eletto.

Dove si limitano le competenze del Dirigente

Invece, sempre secondo l’articolo 18 del decreto legislativo 81/2008, per quanto riguarda gli obblighi sulla manutenzione e sugli interventi strutturali, la competenza del dirigente scolastico è limitata alla sola richiesta alla competente amministrazione del loro adempimento. Per effetto delle norme in materia, infatti, gli interventi strutturali e di manutenzione per garantire la sicurezza nelle scuole restano di competenza dell’amministrazione tenuta alla fornitura dei locali. **

(*) Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, non essendo la scuola classificata fra le attività pericolose per la salute, ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 81/08 smi, essa non è obbligatoria. Pertanto i lavoratori non sono sottoposti a protocollo sanitario, né ad accertamenti diagnostici preventivi.

(**) Il principio di diritto ribadito dalla Cassazione conferma quanto già sostenuto dall’Avvocatura Generale dello Stato con i pareri resi in data 13 dicembre 2010 (prot. 383515) e in data 15 febbraio 2012 (prot. 15030). Il Dirigente scolastico deve vigilare sull’operato degli enti locali e a richiedere loro, puntualmente ed in forma circostanziata, di effettuare tutti gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico necessari per mantenere nelle scuole le condizioni di sicurezza previste dalla legge.

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