Obblighi del Dirigente Scolastico sul tema Sicurezza

In Italia, la sicurezza degli edifici scolastici è un tema di grande attualità e dibattito, specialmente a causa del degrado in cui versano molte scuole del nostro Paese. In questo contesto complesso, questa figura assume un ruolo decisivo, con numerosi obblighi a carico.

OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il decreto legislativo 81/2008 stabilisce in modo chiaro gli obblighi del dirigente scolastico. Prima di esaminarli, è importante ricordare che, ai sensi del D. Lgs. 626/94 e del D.M. del 21 giugno 1996 n. 292, i dirigenti scolastici sono identificati come datori di lavoro, anche in virtù dell’autonomia scolastica di cui al DPR 275/99.

Il D. Lgs. 81/2008 impone ai dirigenti scolastici una serie di obblighi in materia di sicurezza scolastica. Questi compiti comprendono:

  • Costituzione del SPP (Servizio di Prevenzione e Protezione);
  • Nomina dell’RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione), del Medico Competente (ove previsto *) e degli addetti alla gestione delle emergenze;
  • Valutazione dei rischi, predisponendo misure adeguate a ridurre o eliminare i pericoli e individuando i soggetti da incaricare per l’attuazione delle procedure necessarie.

ULTERIORI COMPITI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Oltre agli obblighi sopra menzionati, il Dirigente Scolastico deve:

  • Considerare le capacità e le condizioni di salute dei lavoratori prima di affidare loro compiti specifici;
  • Gestire le situazioni di emergenza in modo efficace;
  • Indire almeno una riunione di prevenzione e protezione ogni anno;
  • Garantire informazione, formazione e addestramento ai lavoratori, agli alunni e ai preposti sui temi della sicurezza e salute;
  • Fornire agli addetti alla sicurezza e all’emergenza la formazione necessaria per l’aggiornamento;
  • Collaborare con l’RSPP per fornire strumenti utili per la protezione individuale ai lavoratori;
  • Richiedere il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza;
  • Consentire ai lavoratori di monitorare l’attuazione dei provvedimenti di sicurezza tramite il rappresentante per la sicurezza;
  • Consegnare, su richiesta, al rappresentante per la sicurezza una copia del documento di valutazione dei rischi;
  • Segnalare all’INAIL le informazioni sugli infortuni sul lavoro, ai fini statistici e assicurativi;
  • Adottare misure relative alla prevenzione incendi e all’evacuazione;
  • Aggiornare le misure preventive in caso di cambiamenti organizzativi che influiscono sulla sicurezza scolastica;
  • Comunicare all’INAIL il nominativo del nuovo RLS eletto.

LIMITAZIONI DELLE COMPETENZE DEL DIRIGENTE

Secondo l’articolo 18 del D. Lgs. 81/2008, la competenza del Dirigente Scolastico è limitata alla richiesta alla competente amministrazione per la manutenzione e gli interventi strutturali. Gli interventi necessari per garantire la sicurezza nelle scuole restano di competenza dell’amministrazione responsabile della fornitura dei locali.  **

Nota *: Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, poiché la scuola non è classificata tra le attività pericolose per la salute, ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 81/08, essa non è obbligatoria. Pertanto, i lavoratori non sono sottoposti a protocollo sanitario né ad accertamenti diagnostici preventivi.

Principio di diritto **: La Cassazione ha ribadito, attraverso pareri dell’Avvocatura Generale dello Stato, che il Dirigente Scolastico deve vigilare sull’operato degli enti locali e richiedere loro, in modo puntuale e circostanziato, di effettuare tutti gli interventi necessari per mantenere le condizioni di sicurezza previste dalla legge nelle scuole.

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