RLS: cosa fare in caso di mancata elezione?

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, o RLS, è una figura obbligatoria in tutte le aziende o unità produttive, per disposizione dell’art. 47 del D. Lgs. 81/08.

Da chi viene eletto l’RLS e come

Le modalità con cui il RLS viene eletto cambiano a seconda delle dimensioni dell’azienda.
Nelle aziende e nelle unità  produttive che contano fino a un massimo di 15 dipendenti, sono gli stessi lavoratori ad eleggere il loro RLS.
Nelle aziende e nelle unità con più di 15 dipendenti, il RLS è eletto o designato dai lavoratori che fanno parte delle rappresentanze sindacali aziendali, i cosiddetti lavoratori RSU.

In ogni caso, la designazione del RLS è di esclusiva competenza dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali.

Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a scuola

Anche a scuola, quindi, sono le RSU a designare il RLS secondo le modalità previste dal CCNQ del 07/05/97. Una volta nominato il loro rappresentante, questo viene poi ufficialmente comunicato con verbale di designazione apposito al Dirigente Scolastico.

A questo punto, il Dirigente Scolastico ha l’obbligo a sua volta di indicare chi è stato nominato come RLS all’INAIL in via telematica, secondo quanto previsto dall’art. 18, comma 1, lettera a del D. Lgs. 81/08 e dalla circolare n. 13 INAIL 11/07/18.

Acquistando il pacchetto “Documentazione per Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza” troverai tutta la documentazione già  predisposta per la ratifica ed elezione del RLS a Scuola.

Cosa fare in caso di mancata nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Può talvolta capitare che gli RSU non riescano a individuare alcun soggetto disponibile ad accettare la nomina a RLS, fra tutti i docenti e il personale ATA della scuola.

In questo caso, il Dirigente scolastico deve farsi rilasciare dagli stessi RSU una dichiarazione scritta che attesti il fatto che alcun lavoratore dell’Istituzione scolastica si è dichiarato disponibile a ricoprire il ruolo, dopo ogni possibile tentativo.

Trattandosi di una questione meramente interna ai Sindacati, il Dirigente segnala questa mancata nomina a tutte le Organizzazioni Sindacali presenti sul territorio, per sua stessa garanzia.

Fintanto che manca un RLS regolarmente designato, per tutte le operazioni in materia di sicurezza che richiedano l’obbligo di consultarlo (vedi art. 50, D. Lgs. 81/08), lo stesso Dirigente deve dichiarare con un apposito verbale che l’RLS non è stato interpellato solo perché gli RSU non hanno potuto eleggerne uno.

Formazione obbligatoria del RLS

È necessario e obbligatorio che ogni RLS nominato segua un corso specifico in materia di sicurezza e salute, perché possano poi svolgere le mansioni previste dal ruolo in caso di elezione. Questo è quanto prescritto dall’art. 50, comma 1, del D. Lgs. 81/08.

Inoltre, ogni anno, bisogna rinnovare la propria formazione con un corso di aggiornamento per RLS della durata minima di 4 ore per le imprese che impiegano dai 15 ai 50 lavoratori e 8 ore per le imprese con più di 50 lavoratori.

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