RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Come sancito dal D. Lgs. 81/08, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è quella persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, designata dal Datore di Lavoro (a cui fa riporto) per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

Il RSPP è tenuto a collaborare con il Datore di Lavoro o con il Dirigente Scolastico, e con i suoi preposti, nonché con il RLS e gli addetti alla gestione emergenza. In caso di nomina del Medico Competente, entrambi stabiliranno di concerto le misure più idonee da adottare all’interno dell’ambiente di lavoro.

Il RSPP, infatti, deve coordinare tutte queste figure al fine di valutare i rischi possibili e probabili e redigere l’apposito documento (DVR).

Quali requisiti deve avere l’RSPP?

La designazione del RSPP è un obbligo a carico del Datore di Lavoro. L’art. 17, infatti, stabilisce che il datore di lavoro ha il compito di nominare un RSPP scelto fra il personale disponibile ad accettare l’incarico e soprattutto in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, quali:

  • titolo di studio di valore non inferiore al diploma di scuola secondaria superiore
  • attestato di frequenza a corsi di formazione in materia di rischi sul lavoro e sicurezza delle attività lavorative o altro titolo di studio equipollente (ad esempio laurea magistrale in ingegneria della sicurezza)
  • in assenza del titolo indicato, svolgimento di mansioni assimilabili a quelle del RSPP per almeno sei mesi alla data del 13 agosto 2003.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) interno può essere dunque scelto tra il personale interno alla ditta o alla scuola e in possesso dei requisiti di cui all’art.32 D. Lgs 81/08, che si dichiari disponibile a operare anche in più istituti.

In assenza di personale interno qualificato, il datore di lavoro può individuare il RSPP proveniente da enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o nella persona di un libero professionista esterno esperto in sicurezza.

L’affidamento di tale incarico ha carattere fiduciario, poiché si tratta di un compito ad alto contenuto professionale.

L’articolo 34, co. 2 e 3, specifica che qualora il DS intenda svolgere personalmente le funzioni e il ruolo del RSPP, egli ha l’obbligo di frequentare appositi corsi di formazione e aggiornamento periodico.

Compiti dell RSPP

In ogni caso, in aggiunta al Documento di Valutazione dei Rischi, è compito del RSPP stilare un Piano di Gestione Emergenza (PGE) e segnalare all’Ente Proprietario degli immobili eventuali inadempienze o irregolarità riscontrate durante la valutazione.

Oltre a istruire i lavoratori nominati dal datore di lavoro sugli adempimenti di loro competenza (obblighi e responsabilità), il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) deve:

  • riunire almeno una volta l’anno lo staff dirigenziale (DS, Medico Competente nei casi previsti e RLS) ed eventualmente i preposti e gli addetti nominati, per discutere del DVR e dei programmi di gestione dell’emergenza e di formazione del personale (art. 35 del Testo Unico – “Riunione Periodica”)
  • elaborare procedure e protocolli di sicurezza che devono essere osservati e resi noti a tutti i lavoratori, nonché agli stakeholders della scuola (art. 36 del Testo Unico – “Informazione”)
  • assistere il Dirigente Scolastico nel proporre programmi di formazione del personale, al fine di sensibilizzare il più possibile sul tema della sicurezza (art. 37 del Testo Unico – “Formazione”)

Nello specifico, i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) sanciti dall’art. 33 del D. Lgs. 81/08 sono:

  • Individuazione dei fattori di rischio
  • Valutazione dei rischi e redazione del DVR
  • Individuazione delle misure per la sicurezza degli ambienti di lavoro
  • Elaborazione delle misure preventive e protettive in relazione alla valutazione dei rischi
  • Elaborazione dei sistemi per il controllo nel tempo dell’efficienza di tali misure
  • Proposta dei programmi per la formazione e informazione dei lavoratori
  • Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività e mansioni
  • Partecipazione alle consultazioni in materia di sicurezza e tutela della salute, di cui almeno una riunione periodica
  • Informazioni ai lavoratori relative ai rischi, alle misure di prevenzione adottate, alle procedure di pronto soccorso, alla lotta antincendio e alle altre situazioni di emergenza.