Tommaso Barone c’è! …in pillole

Figura e obblighi del Dirigente Scolastico

La figura del Dirigente Scolastico assume una grande importanza nel mondo della sicurezza, poiché è il principale destinatario degli obblighi in materia. Egli è, inoltre, il soggetto responsabile penalmente, dato che ricopre a tutti gli effetti il ruolo di Datore di Lavoro. L’art. 2 del D. Lgs. 81/08 (anche denominato Testo Unico) definisce il Datore di Lavoro come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore“. In più, “secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.

A dettare precise indicazioni sugli obblighi dei dirigenti scolastici è proprio il Testo Unico. In esso viene espressamente sottolineato che il DL non può delegare le seguenti attività:

  • la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 (Oggetto della Valutazione dei Rischi);
  • la designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi.

Gli addetti alla sicurezza nelle scuole

Dal punto di vista tecnico, operativo e procedurale, il DL può delegare determinate funzioni ad alcune figure che possiedono competenze professionali e gestionali, quali dirigenti, preposti o consulenti. Per tali motivi, il DS è affiancato dal RSPP, dal RLS, dal Medico competente nei casi previsti, nonché dai preposti o fiduciari di plesso del proprio Istituto. La delega di funzioni è ammessa, però, con i seguenti limiti e condizioni:

  • essa deve risultare da atto scritto recante data certa;
  • il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  • si attribuiscono al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  • il delegato possiede l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  • la delega deve essere firmata dal delegato.

Obblighi normativi per il DS

L’obbligo di vigilanza resta comunque in capo al Datore di lavoro, al quale spetta anche la nomina degli Addetti alla gestione dell’emergenza. In particolare, il DS deve:

  • designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso;
  • nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
  • fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente.

Gli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 specificano, inoltre, che il Datore di lavoro deve adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei propri lavoratori in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento a:

  • concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  • rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

La squadra della sicurezza

Infine il DS deve instaurare una comunicazione reciproca e costante con il Servizio di prevenzione e protezione (RSPP, RLS, Preposti, Addetti) e con il medico competente. Tale comunicazione viene ratificata ufficialmente nel corso della Riunione Periodica annuale, con i seguenti punti all’ordine del giorno:

  • la natura dei rischi;
  • l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
  • la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
  • i dati relativi agli infortuni e quelli riguardanti le malattie professionali;
  • i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Per agevolare il DS nell’adempimento dei suoi compiti, Tommaso Barone, esperto in Sicurezza della Scuola dal 1998 offre tutta la documentazione necessaria nel corso di un anno scolastico in materia di sicurezza.