Messa in sicurezza degli edifici scolastici

Il problema della sicurezza degli edifici scolastici è molto attuale. Tanti casi di cronaca hanno evidenziato situazioni di pericolo al limite. Incuranza e manutenzione assente ha condotto a drammatici incidenti alcuni dei quali mortali.

Dinanzi a tale criticità il Miur ha proposto dei progetti di finanziamento come un fondo, volti ad incentivare la messa in sicurezza scolastica.

Ogni studente ha il diritto di studiare in un ambiente a norma in cui venga preservata la sua incolumità e salute. Ma chi sono i responsabili e gli inadempienti? Questo è un tasto dolente e a volte sconosciuto.

In questa guida vengono fornite al lettore informazioni utili sulla messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Sicurezza degli edifici scolastici: normativa

Per quanto riguarda la normativa in termini di edifici scolastici per la sicurezza, essa corrisponde al Decreto Legislativo 2008 n.81. In materia scolastica Comuni e Province sono i proprietari delle strutture e devono occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.

La normativa impone che gli edifici debbano garantire un ambiente salubre agli studenti. Pertanto, gli stessi devono rispettare i parametri in materia di igiene e devono essere vivibili e soprattutto sicuri. Inoltre devono essere presenti tutte le misure di sicurezza imposte dalla legge, come uscite di sicurezza, piani antincendio, porte antipanico ecc…

L’articolo che disciplina la materia di sicurezza scolastica è il 15, in cui si stabilisce che gli istituti scolastici devono dar vita a piani di prevenzione dei rischi. Inoltre bisogna effettuare una manutenzione ordinaria e straordinaria continua, informando di eventuali anomalie gli enti supervisori.

Messa in sicurezza scuola: misure

Ogni edificio scolastico deve essere munito di un documento di valutazione dei rischi a cui seguano misure idonee per tutelare la salute degli studenti in casi di incendio, terremoto o eventi naturali o dolosi.

Bisogna predisporre dei piani di evacuazione da ripetere almeno 2 volte in un anno scolastico. Mentre per quei plessi tenuti ad avere il Certificato di Prevenzione IncendiCPI”, ma sprovvistiti, le prove antincendio devono essere ripetute 4 volte in un anno scolastico.

Tutto il personale ATA, oltre al Dirigente che è supervisore, deve essere sottoposto a corsi di aggiornamento su come comportarsi e cosa fare in caso di evento nefasto.

Province e Comuni devono essere avvisati con diligenza sullo status degli edifici.