Art. 37 del Testo Unico: Formazione
Scopri quanto stabilito dall’articolo 37 del Testo Unico sulla sicurezza in merito alla Formazione dei Lavoratori.
L’articolo 37 del D. Lgs 81/08 s.m.i. definisce “formazione†quel processo educativo indirizzato ai lavoratori per fornire conoscenze utili allo svolgimento dei propri compiti in sicurezza. In più, l’attività di formazione permette a tali individui di acquisire competenze relative all’identificazione, riduzione e gestione dei rischi. I soggetti destinatari della formazione sono i lavoratori nella loro totalità , nonché gli addetti alla gestione emergenza, il RLS e i preposti/dirigenti.
In generale, l’integrazione su 3 livelli tra informazione, formazione/aggiornamento e addestramento dei lavoratori:
- Consente di elaborare un ragionamento complessivo e specifico per la singola figura professionale;
- È funzionale alla gestione della sicurezza;
- Permette di prevedere le risposte future a eventi contingenti;
- Risponde a obiettivi ben precisi ed è dunque flessibile.
Formazione del RLS e degli addetti all’emergenza
Come abbiamo accennato, le figure che hanno l’obbligo di formarsi sono diverse, prima fra tutti il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Il RLS è tenuto a sviluppare conoscenze e competenze analitiche, decisionali e relazionali relative alla valutazione dei rischi e alla comunicazione in tema di sicurezza. Le conoscenze di carattere applicativo devono fare riferimento alla normativa vigente in tema di sicurezza e igiene e ai rischi presenti sul posto di lavoro. In più, il RLS deve saper analizzare infortuni, situazioni critiche e valutare i programmi di informazione del personale con i rispettivi strumenti di prevenzione. il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è l’unico lavoratore che possiede l’obbligo di aggiornarsi annualmente.
Gli addetti antincendio devono acquisire nozioni base rispetto alla lotta antincendio e a situazioni che possono dar luogo a stati di emergenza. Vengono formati sull’utilizzo corretto dei dispositivi antincendio e sulla verifica periodica degli stessi, nonché sulle procedure di evacuazione stilate nel Piano di Gestione Emergenza. A seconda della categoria di rischio dell’attività lavorativa, queste figure devono aggiornarsi ogni 3 anni e partecipare a una prova di spegnimento guidata dai VV.F.
Gli addetti al primo soccorso sono tenuti a conseguire abilità necessarie per allertare il sistema dei soccorsi e riconoscere le situazioni di emergenza. Possiedono competenze decisionali, diagnostiche e comunicative, e sono i primi a dover attuare gli interventi di primo soccorso in attesa che arrivi l’ambulanza. Anche in questo caso, a seconda della categoria di rischio dell’attività lavorativa, si aggiornano ogni triennio e si sottopongono a una prova pratica impartita dal medico.
Formazione dei preposti e dei lavoratori
Il loro obbligo di formazione è sancito non solo dall’articolo 37 del Testo Unico, ma anche dall’Accordo Stato-Regioni del 2011 s.m.i. ed è di durata quinquennale.
I preposti hanno il dovere di acquisire competenze in campo analitico, organizzativo e comunicativo poiché rappresentano i delegati del Datore di Lavoro quando necessario. In sua vece, infatti, devono sapere in che modo relazionarsi con i soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione e protezione. In più, devono formarsi sui fattori di rischio, sulle probabilità di infortunio e sull’individuazione di misure organizzative atte a scongiurare eventuali pericoli.
Per quanto riguarda la formazione generale dei lavoratori, deve essere finalizzata al cambiamento dei comportamenti “non sicuri†e alla valorizzazione di quelli positivi. Non si possono dunque colmare carenze strutturali e organizzative, ma solo fornire strumenti conoscitivi utili alla prevenzione e alla sicurezza sul posto di lavoro. La loro formazione si divide in generale e specifica: la parte generale si concentra sulle misure organizzative, diritti/doveri e sanzioni e sugli organi di vigilanza. La formazione specifica, invece, riguarda i rischi rilevati nel DVR e le procedure di prevenzione e protezione da adottare in caso di emergenza.
Tommaso Barone è Esperto in Sicurezza della Scuola dal 1998. Mette a disposizione dei Dirigenti Scolastici un servizio di consulenza in materia di sicurezza e corsi di formazione per il personale scolastico ai sensi dell’art. 37. Per restare sempre aggiornato in materia di sicurezza nelle scuole, visita la gallery di Tommaso Barone su www.tommasobarone.it.