Tommaso Barone c’è! …in pillole

Le funzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Le mansioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) si trovano a metà strada tra la funzione sindacale e quella dirigenziale. Il RLS, insieme alle altre figure addette alla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, è individuato dal D. Lgs. 81/08. La normativa richiede la nomina di un RLS per le istituzioni che impiegano fino a 200 dipendenti e di 3 RLS per quelle che impiegano fino a 1.000 dipendenti.

All’interno degli Istituti scolastici, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene eletto dai lavoratori (corpo docente e personale ATA) nell’ambito delle RSU, ossia le rappresentanze sindacali del personale scolastico, secondo le modalità previste dal CCNQ del 07/05/97. A questo punto, il Dirigente Scolastico ha l’obbligo di comunicare tale nominativo all’INAIL in via telematica, secondo quanto previsto dall’art. 18, comma 1, lettera a del D. Lgs. 81/08 e dalla circolare n. 13 INAIL 11/07/18.

In caso di mancata nomina del RLS, il DS deve farsi rilasciare dalle stesse RSU una dichiarazione scritta attestante il fatto che nessun lavoratore dell’Istituzione scolastica si è dichiarato disponibile a ricoprire il ruolo, dopo ogni possibile tentativo. Pertanto le rispettive funzioni verranno assegnate al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (o RLST).

Le funzioni principali

Il ruolo di RLS implica principalmente una funzione consultiva: infatti, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è un intermediario tra il personale scolastico, dei cui interessi è portatore, e il comparto dirigenziale. Per tale motivo, il DS e i suoi collaboratori, così come il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, sono tenuti a informare e consultare il RLS nella fase di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e per tutto ciò che riguarda l’implementazione dei protocolli di sicurezza adottati nell’Istituto.

Per svolgere i compiti a lui attribuiti, il RLS:

  • può accedere ai luoghi della scuola e ai documenti che concernono la gestione della sicurezza;
  • promuove proposte avanzate dai lavoratori o proprie riguardo ai temi della sicurezza sul lavoro;
  • partecipa alle riunioni periodiche e interagisce con le autorità esterne di controllo;
  • verifica che la valutazione dei rischi sia svolta nel migliore dei modi;
  • deve farsi promotore di attività di formazione e informazione del personale.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha, infine, l’obbligo di formazione specifica per la propria mansione, la quale deve essere aggiornata annualmente.

Per agevolare il DS nell’adempimento dei suoi compiti, Tommaso Barone, esperto in Sicurezza della Scuola dal 1998 offre tutta la documentazione necessaria per la nomina del RLS scolastico.